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D. 18/06/1992 n. 502. Tale prospetto indica almeno: a) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato I della direttiva 93/36/CEE: - il valore globale stimato degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione al di sotto della soglia; -il numero e il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione al di sopra della soglia, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui all'allegato I e la nazionalità del prestatore di servizi cui l'appalto è stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione prevista dall'articolo 11, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi; b) nel caso di tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il numero e il valore degli appalti aggiudicati al di sopra della soglia, per ciascuna categoria di amministrazione, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui all'allegato I e la nazionalità del prestatore di servizi cui l'appalto è stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione prevista dall'articolo 11, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi; c) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato I della direttiva 93/36/CEE, il numero e il valore globale degli appalti ag giudicati da ogni amministrazione in base alle deroghe dell'accordo; nel caso delle altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il valore totale degli appalti aggiudicati da ciascuna categoria di amministrazioni in base alle deroghe dell'accordo; d) qualsiasi altra informazione statistica determinata secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 3, che si riveli necessaria in base all'accordo. I prospetti statistici richiesti a norma del presente paragrafo non comprendono le informazioni relative agli appalti di cui siano oggetto i servizi appartenenti alla categoria 8 dell'allegato IA, i servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato IA, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, o i servizi di cui all'allegato IB, purché il loro valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 200.000 ECU. 3. La Commissione determina, secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 3, la natura delle informazioni statistiche richieste a norma della presente direttiva. Art. 40 1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito con la decisione 71/306/CEE del Consiglio. 2. Per quanto riguarda l'appalto di servizi di telecomunicazione che rientrino nella categoria 5 dell'allegato IA, la Commissione è assistita altresì dal comitato consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni istituito dalla direttiva 90/531/CEE. 3. Nei casi per i quali è prevista l'applicazione della procedura stabilita dal presente paragrafo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato il progetto delle misure da adottare. Il Comitato esprime il proprio parere in merito a tale progetto, entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione, eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che figuri a verbale la posizione da esso assunta. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto di tale parere. 4. Su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro i comitati di cui ai paragrafi 1 e 2 esaminano ogni eventuale questione riguardante l'applicazioni della presente direttiva. Art. 41 All'articolo 1 della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici disciplinati dalle direttive 71/305/CEE, 77/62/CEE e 92/50/CEE, le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di ricorsi efficaci e, in particolare, quanto più rapidi possibile, secondo le condizioni previste negli articoli seguenti, in particolare nell'articolo 2, paragrafo 7, qualora violino il diritto comunitario in materia di appalti pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono". Art. 42 1. All'articolo 5 paragrafo 1 della direttiva 77/62/CEE, modificata dalla direttiva 88/295/CEE, la lettera c) è sostituita dal testo seguente: "c) il controvalore delle soglie in moneta nazionale e la soglia fissata dall'accordo GATT, espressa in ECU, sono di norma riveduti ogni due anni con effetto al 1° gennaio 1988. Il calcolo di tali controvalori è effettuato sulla base della media dei valori giornalieri di tali monete, espressa in ECU, e dell'ECU espresso in DSP, durante i 24 mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto il 1° gennaio. Tali controvalori sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee nei primi giorni di novembre". 2. All'articolo 4-bis della direttiva 71/305/CEE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: "a) Il controvalore del limite in monete nazionali è, di norma, riveduto ogni due anni con effetto al 1° gennaio 1992. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media del valore giornaliero delle monete nazionali espressa in ECU, durante i 24 mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto il 1° gennaio. Tali controvalori sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee nei primi giorni di novembre. b) Il metodo di calcolo previsto alla lettera a) è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo degli appalti pubblici, in linea di massima, due anni dopo la sua prima utilizzazione". Art. 43 Entro e non oltre tre anni a decorrere dal termine assegnato agli Stati membri per conformarsi alla presente direttiva la Commissione agendo in stretta collaborazione con i comitati di cui all'articolo 40, paragrafi 1 e 2 riesamina l'applicazione della direttiva stessa, inclusi i suoi effetti sulla prestazione dei servizi elencati nell'allegato IA e le disposizioni relative alle norme tecniche. Essa valuta in particolare le prospettive per la piena applicazione della direttiva alla prestazione degli altri servizi elencati nell'allegato IB, nonché gli effetti dei sevizi forniti mediante risorse proprie sull'apertura effettiva dei relativi mercati, e formula le proposte necessarie per modificare la presente direttiva di conseguenza. Art. 44 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione i testi delle fondamentali disposizioni di diritto interno adottate per attuare la presente direttiva. Art. 45 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. 9 Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili 862 10 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica 864 A - Servizi a norma dell’articolo 8 Categ . Denominazione N. di riferimento della CPC 1 Servizi di manutenzione e riparazione 6112, 6122,633, 886 2 Servizi di trasporto terrestre (1), inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta 712 (salvo 71235), 7512, 87304 3 Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta 73 (salvo 7321) 4 Trasporto di posta per via terrestre (1), e aerea 71235, 7321 5 Servizi di telecomunicazione (2) 752 6 Servizi finanziari a) servizi assicurativi b) servizi bancari e finanziari (3) ex 81 812, 814 7 Servizi informatici ed affini 84 8 Servizi di R & S (4) 85 11 Servizi di consulenza gestionale a affini (5) 865,866 12 Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi 867 13 Servizi pubblicitari 14 Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari 15 Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa od a contratto 16 Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi 871 874, da 82201 a 82206 88442 94 (1) Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18. (2) Esclusi i servizi di telefonia vocale, di telex, di radiotelefonia, di radioavviso senza trasmissione di parola, nonché i servizi di trasmissione via satellite. (3) Ad esclusione dei contratti dei servizi finanziari relativi all'emissione all'acquisto alla vendita ed al trasfe- rimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. (4) Ad esclusione dei contratti dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni per loro uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione dì servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni. (5) Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione. B - Servizi a norma dell’articolo 9 Categ . Denominazione N. di riferimento della CPC 17 Servizi alberghieri e di ristorazione 64 18 Servizi di trasporto per ferrovia 711 19 Servizi di trasporto per via d’acqua 72 20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti 74 21 Servizi legali 861 22 Servizi di collocamento e reperimento di personale 872 23 Servizi di investigazione e di sicurezza , eccettuati i servizi con furgoni blindati 873 (salvo 87304) 24 25 Servizi relativi all’istruzione, anche 92 93 professionale Servizi sanitari e sociali 26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi Altri servizi 96 27 Allegato 2 - Definizioni di alcune specifiche tecniche Ai fini della presente direttiva i termini indicati più avanti sono definiti nel modo seguente: 1. "specifiche tecniche": l'insieme delle prescrizioni d'ordine tecnico, contenute in particolare nel capitolato d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un'opera, un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare obiettivamente l'opera, il materiale, il prodotto o la fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli di qualità o proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, inclusi i requisiti applicabili al materiale, al prodotto od alla fornitura per quanto riguarda la garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura o l’etichettatura. Esse comprendono altresì le regole riguardanti la progettazione e le modalità di determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere, nonché i metodi o le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice è in grado di prescrivere, nell'ambito di regolamenti generali o specifici, in relazione all'opera finita ed ai materiali od alle parti che la compongono; 2. "norme": le specifiche tecniche, la cui osservanza non è in linea di massima obbligatoria, approvate da un ente di normalizzazione riconosciuto ai fini di un'applicazione ripetuta e continua; |
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